HOME 

denuncia inizio attività

manutenzione ordinaria

manut. straordinaria

restauro e risanamento

vincoli

recupero dei sottotetti 

MODULO DI CONTATTO

 

    PRATICHE EDILIZIE (DIA)

    La tipologia degli interventi edilizi è definita dalla legislazione nazionale e regionale.

    interventi edilizi minori

    Sono considerati INTERVENTI EDILIZI MINORI le seguenti opere:   

    >>  manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 27.1 lett. b) L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio;               >>  restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 27.1 lett. c) L.R. 12/05;                                                          >>  eliminazione delle barriere architettoniche con l’esclusione di quelle opere ricomprese nell’art. 33.2 lett. b) della L.R. 12/05;                                                                                                                                                                       >>  realizzazione di recinzioni e cancellate;                                                                                                                    >>  realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;                                                     >>  realizzazione di impianti tecnologici di servizio;                                                                                                     >>  costruzione di parcheggi pertinenziali;                                                                                                                    >>  esecuzione di scavi che non riguardino cave o torbiere;                                                                                          >>  arredo urbano;                                                                                                                                                             >>  istallazione di manufatti provvisori su suolo privato.

    Per questi tipi di intervento occorre presentare :                                                                                                                 >>  denuncia di inizio attività (ex regime autorizzatorio) art. 41 LR 12/05 o richiedere                                                 >>  permesso di costruire (ex autorizzazione edilizia) art. 33 LR 12/05, rivolgendosi ad un tecnico abilitato alla progettazione per la predisposizione della pratica edilizia.

    >> per il testo completo L.R.12/2005

    TORNA SU

     manutenzione straordinaria

    Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, architravi e solette, e, in generale, strutture verticali e orizzontali, la realizzazione di servizi igienici e l’installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari.

    Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare.                                                                           

    Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

    TORNA SU

     manutenzione ordinaria

    Gli INTERVENTI di MANUTENZIONE ORDINARIA  sono quelli che riguardano le opere necessarie a riparare e a rinforzare parti delle strutture, delle murature e delle coperture, tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all’unificazione delle finiture esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi. 

    Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Edilizio del comune di Milano:  es. rifacimento delle pavimentazioni delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia nè alcuna comunicazione agli uffici comunali.

     In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo.

    >> Regolamento Edilizio Comune Milano

    TORNA SU

    restauro e risanamento conservativo

    Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi destinati a conservare l’organismo edilizio e
     
    ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali estrutturalidell’organismo stesso, ne consentano una destinazione d’uso con essi compatibili.

    Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.

    In particolare, sono di restauro gli interventi diretti:                                                                                                       >> alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non risultino alterate la forma eadistribuzione;                                                                                                                                                               >> alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate aliberare strati storicamente e artisticamente rilevanti,documentatamenteautentici;                                                                                                                            >> alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, siainterni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici ambienti ecomplessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

    In particolare, sono di risanamento conservativo gli interventi che :                                                                     >>senza realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente prevedano modifiche dellaposizione delle strutture portanti verticali ovvero dei solai ovvero delle scale ovverodelle coperture.                                                                   >> Gli interventi di risanamento conservativo possono consistere anche nelle parziali demolizioni e ricostruzioni dell’esistente, anche con traslazione di superficielorda di pavimento, se finalizzate esclusivamente alla eliminazione di superfetazioni, al risanamento igienico, al miglioramento dei rapporti aeroilluminanti e all’adeguamentodegli impianti tecnologici.

    TORNA SU

    denuncia di inizio attività (D.I.A.)

    L'iter prevede:     

     >> la presentazione, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, della denuncia di inizio attività all'Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Tecnico abilitato alla progettazione e deve contenere :                           un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura;                                                                        una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.                                                      La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.                   

    >> decorsi 30 giorni dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico) si possono effettuare le opere edilizie.

    I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia
    della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento
    non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è tenuto a comunicare
    immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel
    regolamento edilizio.

    vedi esempio di modello D.I.A.

    TORNA SU

    interventi edilizi maggiori

    Sono considerati INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI le opere di:                                                                                         >>  nuova edificazione;                                                                                                                                                 >>  ampliamento;                                                                                                                                                               >>  ristrutturazione;                                                                                                                                                            >> recupero abitativo di sottotetto.  

    Per questi tipi di intervento occorre presentare :                                                                                                                 >>  denuncia di inizio attività (ex regime concessorio) art. 41 LR 12/05 (c.d. DIA onerosa o SuperDIA) o richiedere      >>  permesso di costruire (ex concessione edilizia) art. 33 LR 12/05

    Tutti gli interventi edilizi maggiori sono soggetti alla valutazione dell’impatto paesistico (secondo quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale).

    recupero dei sottotetti

    Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per gli immobili a sola destinazione residenziale e per gli immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento della presentazione della domanda di concessione.

    Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota di imposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungimento dell'altezza media ponderale prevista per legge per l'ammissibilità dell'intervento di recupero, purché sia rispettata l'altezza minima richiesta dalle norme vigenti nei locali sottostanti.

     Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1,50, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi a delimitazione fisica tra il volume abitabile e quello escluso dal calcolo della s.l.p.. Tale delimitazione non è necessaria qualora venga utilizzata l'altezza minima di m. 1,50 per il calcolo dell'altezza media ponderale secondo la legislazione vigente.

    TORNA SU

    interventi in ambito vincolato

    Per interventi in ambito vincolato occorre ottenere l’autorizzazione dall’Ente di tutela del vincolo.

    MODULO DI CONTATTO

    Per inviare una richiesta di informazioni compila i campi sottostanti.

    Indicare il motivo del contatto:

      Richiesta D.I.A.   Informazioni   Preventivo gratuito D.I.A.  Altro

    Inserite i vs dati:

    Nome e cognome

    eMail

    Telefono

    Indirizzo

    Zona:       Località:

    Indicare il tipo di intervento:

      modifiche interne all'unità immobiliare  ampliamento  ristrutturazione    recupero abitativo sottotetto             nuova edificazione   Altro specificare 

    Superficie interessata (in MQ): 

    Descrivere sommariamente le opere da realizzarsi :
        
       

    TORNA SU